AnnibalCaro
"...che pur dianzi fremean d’ire e d’orgogli e di sangue ancor caldo eran vermigli..."(AnnibalCaro, Alla città natale)

 

SOCI

 


  1. Dott. Alvise Manni, presidente del Centro Studî Civitanovesi (socio fondatore).
  2. Dott. Giulietta Bascioni, giornalista, già presidente della Biblioteca Comunale "Silvio Zavatti" di Civitanova Marche (socio fondatore).
  3. Dott. Isabella Cervellini, fuzionario dell'Archivio di Stato di Macerata (socio fondatore).
  4. Dott. Enrica Manni, insegnante.
  5. Dott. Franco Di Costanzo, commercialista (socio fondatore).
  6. Sergio Fucchi, impiegato (socio fondatore).
  7. Matteo Gentili, studente.

 


STATUTO DEL CENTRO STUDI CARIANI

DENOMINAZIONE, SEDE e SCOPI

Art. 1

È costituita l'Associazione Culturale: “CENTRO STUDI CARIANI”.

Art. 2

Essa ha Sede in Civitanova Marche (MC). Eventuali variazioni di Sede possono essere deliberate secondo le   procedure fissate dal presente Statuto.

Art. 3

L’Associazione ha lo scopo di celebrare la memoria, di valorizzare l'opera, di promuovere gli studi sull'insigne Letterato civitanovese ANNIBALE CARO, del suo periodo storico, e  approfondire gli argomenti in qualsiasi modo ad esso collegati.
Si esclude qualunque scopo di lucro.

 

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4

Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
3) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art 5

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 

S0CI

Art. 6

Possono essere Soci della Associazione persone fisiche interessate, italiane o straniere,  in numero illimitato.
Possono essere soci anche Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali.
Nell'Associazione si distinguono Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Ordinari.
I Soci Fondatori risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.
I Soci Onorari sono quelle persone che hanno reso notevoli servigi all'Associazione, alle quali quest'ultima reputa di tributare tale qualifica in segno di omaggio. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
I Soci Ordinari sono le persone fisiche o gli Enti pubblici e privati di cui sopra, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che hanno provveduto a versare la quota annuale di associazione.

Art. 7

Coloro i quali, condividendone la natura e lo scopo, desiderano entrare a far parte del Centro Studi Cariani, devono presentare una domanda scritta di adesione che sarà  discussa   dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
L'eventuale accoglimento o rifiuto motivato della richiesta sarà comunicato   all'interessato entro due mesi. Ogni nuovo socio acquisisce immediatamente il diritto di votare e di essere eletto.

Art. 8

I Soci avranno facoltà di frequentare i locali sociali, consultare il materiale bibliografico esistente ed ogni altro documento che 1'Associazione riuscirà a reperire,  partecipare gratuitamente a seminari di studio, convegni ed a conferenze, ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa.

Art. 9

La qualifica di Socio può venir meno:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno;
- per ritardato pagamento dei contributi;
- per decadenza e, cioè, per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta 1'ammissione;
- con   delibera   di   esclusione   del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità,  per aver contravvenute alle  norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 10

Organi dell’Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori e Probiviri.

 

ASSEMBLEA

Art. 11

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed almeno una volta all'anno, mediante pubblicazione sul Sito web dell'Associazione, mediante affissione all'Albo dell'Associazione oppure mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio. In casi di urgenza, ì1 termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni. L'Assemblea deve essere convocata presso la    sede ovvero fuori dalla sede sociale purché entro il territorio nazionale.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 12

L'Assemblea in sede ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sul Regolamento,  sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e Probiviri, su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge e per Statuto.
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L'Assemblea in sede straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla variazione di sede dell'Associazione, sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto.
L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno  un terzo (1/3) più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio può rappresentare per delega un solo Socio.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il  Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se il case ilo richiede, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttive composto da un numero variabile di tre, cinque, sette o nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di anni tre e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione nella prima riunione utile.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente con funzioni di Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto L'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'espletamento delle loro funzioni; avranno invece diritto al rimborso delle spese sostenute, che dovranno essere adeguatamente documentate.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio   preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in tal caso alla funzione di Segretario verrà nominato un altro membro del Consiglio.
In assenza di entrambi il Consiglio sarà presieduto dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposite libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed  impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; il  Regolamento dovrà essere discusso, eventualmente modificato ed infine approvato dall'Assemblea.

 

PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati  dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI E PROBIVIRI

Art.  20

Finché i soci, computando i Fondatori e gli Ordinari ma escludendo quelli Onorari, non raggiungano il numero di 30 (trenta) l'Associazione può nominare un Collegio di Revisori e Probiviri, costituito da un numero di tre o cinque membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci e sono rieleggibili. Al superamento del limite predetto, la nomina diventa obbligatoria e dovrà essere effettuata nella prima assemblea utile.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della portabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con inclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Revisori e Probiviri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

 

COMITATI SCIENTIFICI

Art. 22

Ravvisandone la necessità o l'opportunità, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di tanti Comitati scientifici quanti saranno reputati necessari.
Ogni Comitato Scientifico sarà composto da un numero pari di membri, designati dal Consiglio Direttivo, con mandato triennale rinnovabile, ai quali si aggiunge il Presidente del Centro Studi, in caso di sua indisponibilità, il Vice-Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo, che ne convoca le sedute e ne presiede i  lavori.
I Comitati hanno competenza consultiva ed elaborano i programmi culturali e formativi del Centro, sottoponendoli al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
Le delibere dei Comitati Scientifici sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti più il Presidente del Centro.
Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I verbali, redatti a cura del Presidente, vengono di norma approvati seduta stante.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In tal caso i beni costituenti il patrimonio dell' Associazione dovranno essere devoluti ad analoghe associazioni con scopo identico o simile. E' esclusa la cessione a Soci.

 

RINVIO

Art. 24

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico che disciplinano la materia.


 

 

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